Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura eletta a rappresentanza dei lavoratori per tutto quello che riguarda la loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In base al D. Lgs. 81/08, l’RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con un numero di unità fino a 15, viene eletto direttamente dai lavoratori interni. In quelle con più di 15 unità, è eletto o designato da lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o in azienda.
È stabilito che l’elezione avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (fissata in occasione della settimana della salute e sicurezza sul lavoro).
Secondo quanto illustrato dalla normativa, è obbligatoria la presenza di un RLS nelle aziende che hanno fino a 200 lavoratori, tre nelle aziende con un numero di lavoratori da 201 a 1000, e sei in quelle con oltre 1000 lavoratori.
I compiti dell’RLS
La funzione primaria dell’RLS è di garantire ai lavoratori l’esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro.
In base al D. Lgs. 81/08, le principali mansioni dell’RLS sono le seguenti:
- consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
- accesso ai luoghi di lavoro in cui sono presenti rischi;
- esprimere un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione;
- effettuare una consultazione sull’organizzazione della formazione e sulla designazione dell’RSPP e degli addetti antincendio e primo soccorso;
- raccogliere le informazioni e dei documenti aziendali sulla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
- promuovere, elaborare e attuare misure di prevenzione idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
- infine, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro non siano idonee, deve fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro, Autorità Giudiziaria).
La formazione dell’RLS
L’RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di sicurezza e salute, concernente i rischi specifici negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da assicurarsi adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
La formazione prevede inizialmente almeno 32 ore di corso, da frequentare entro tre mesi dalla data di elezione o designazione, più 8 ore di aggiornamento annuale.
Il percorso di formazione comprende:
- l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- i soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’informazione, la formazione e gli strumenti della comunicazione;
- rischi comuni alle attività lavorative;
- rischi specifici di comparto;
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- documento di valutazione dei rischi e altra documentazione sulla sicurezza aziendale;
- approfondimenti sui rischi specifici aziendali.