Le palestre sono luoghi attrezzati per praticare sport indoor individuali e di squadra, e possono costituire la sede operativa di una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.). Se le palestre si avvalgono del supporto di istruttori qualificati, e sono dotate di un’attrezzatura adeguata, possono ottenere dal CONI il riconoscimento dello status di enti di promozione sportiva.
Generalmente le palestre sono private, quindi per accedervi è necessario iscriversi effettuando un abbonamento (annuale, semestrale, bimestrale o mensile). Gli utenti che frequentano le palestre svolgono attività fisica con l’obiettivo di raggiungere un buon livello di benessere psicofisico. Questo genere di attività si suddivide in: cardio, che prevede l’utilizzo di attrezzi che simulano lo sport all’aria aperta (tapis roulant, cyclette…) e offrono diversi benefici all’organismo (migliorano la salute dell’apparato circolatorio, prevengono le malattie cardiovascolari, tonificano la muscolatura, permettono di bruciare calorie e grassi e allenare la resistenza dell’apparato respiratorio); muscolazione, che viene praticata utilizzando panche multifunzione, spalliere svedesi, bilanciere, pesi e manubri, con lo scopo di allenare i muscoli aumentandone la massa, rafforzando e irrobustendo il fisico.
Costituire un’associazione o una società sportiva dilettantistica
Una A.S.D. si crea quando un insieme di persona decidono di costituire una società con l’intendo di praticare, promuovere o divulgare una determinata attività sportiva, senza scopo di lucro. Ogni associazione necessita di uno statuto al momento della sua costituzione, che regoli e tuteli i suoi appartenenti, i beni e le attività.
Lo statuto deve contenere:
- la denominazione della società;
- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
- le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo sociale, si avvalgono dell’opera di molteplici collaboratori che possono essere classificati nelle seguenti categorie:
- collaboratori didattici (istruttori, animatori, etc.);
- collaboratori amministrativi (addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, etc.);
- collaboratori gestionali (custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, etc.);
- collaboratori professionali (medici, fisioterapisti, consulenti, etc.);
- figure che operano nell’attività agonistica (atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, etc).
Tali collaboratori possono prestare la propria attività a titolo gratuito e volontario oppure a titolo oneroso, qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi oppure sportivi dilettanti retribuiti. Anche i volontari sono tenuti a rispettare norme precise all’interno dei luoghi di lavoro, come l’utilizzo delle attrezzature da lavoro in conformità alle disposizioni di legge, l’uso di dispositivi di protezione individuale, la dotazione dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
Per quanto concerne invece i lavoratori che svolgono la propria attività professionale presso l’associazione sportiva dilettantistica, per definire la natura subordinata di un rapporto di lavoro è sufficiente riscontrare l’esercizio del potere direttivo e disciplinare in capo al datore di lavoro nei confronti del prestatore, oppure lo svolgimento della prestazione del lavoratore integrata nell’organizzazione del datore di lavoro e coordinata con quest’ultimo.
La sicurezza nelle palestre e nelle associazioni/società sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti sportivi, la Legge del 27 dicembre 2002 n°289, in particolare all’articolo 90, rappresenta la fonte principale per la normativa sull’argomento.
All’interno dei luoghi di lavoro in cui operano le associazioni o società sportive, vanno considerate tre diverse figure professionali:
- il proprietario della struttura, che deve garantire al gestore la rintracciabilità della documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti;
- il gestore, che ha l’obbligo di garantire il rispetto della sicurezza sia per l’esercizio dell’impianto sportivo, della palestra o della piscina, sia in riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati, o volontari, deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08; inoltre, se vi sono terzi (come nel caso, appunto, delle associazioni sportive) che frequentano la palestra, il gestore deve predisporre la documentazione relativa ai luoghi e alle attrezzature utilizzate, con i rischi associati.
- L’utilizzatore è l’associazione o società sportiva ospitata, che deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva.
La valutazione del rischio consente al Datore di Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti; presuppone:
- l’individuazione dell’attività nei luoghi di lavoro relativa alla mansione;
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l’identificazione dei rischi: tramite osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi (es. cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi, esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, incidente stradale) considerando le caratteristiche generali dei luoghi di lavoro (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.), il rapporto tra l’uomo e le attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.), il rapporto tra l’uomo e l’ambiente (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.), l’analisi dei posti di lavoro e delle mansioni;
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valutazione dell’entità del rischio.