Rientrano nel settore eventi tutte le attività creative, artistiche e di intrattenimento, quali gli spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e le fiere, cui sono correlate le attività di supporto alle rappresentazioni e la gestione delle strutture e degli impianti in cui queste hanno luogo.
Rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile distinguere due tipologie di eventi: quelli che si esauriscono in poche ore, come i concerti, e quelli che, invece, durano più giorni, come le grandi fiere. In entrambi i casi la fase preliminare è data dall’allestimento degli spazi, con la creazione di un ambiente che rispetti i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente, in termini di agibilità e conformità strutturale.
La sicurezza nel settore eventi e spettacolo
La normativa di riferimento per l’allestimento degli spazi per gli eventi e gli spettacoli si compone del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (che definisce, per il settore edile, le misure preventive e protettive per i lavoratori impiegati nelle opere di costruzione e allestimento) e del Decreto Palchi (che delinea misure di prevenzione e protezione specifiche per gli spettacoli di carattere ludico, fieristico e sportivo temporanei). I regolamenti stabiliscono anche le responsabilità esistenti tra il committente, gli appaltatori e i soggetti incaricati specificatamente di elaborare piani di sicurezza; vengono inoltre fissate le caratteristiche impiantistiche e i particolari requisiti strutturali di padiglioni, palchi, gradinate, spalti, impalcature, scale, sostegni e ponteggi.
Il tema della sicurezza nel settore eventi e spettacolo è molto sentito, trattandosi di un ambito in cui si ritrovano a operare molte persone, spesso in situazioni di rischio elevato dovuto a possibili incidenti nelle fasi di allestimento e smontaggio. Bisogna infatti considerare le criticità dovute a una commistione di diversi fattori, tra cui:
- la contemporanea presenza di molte persone sul luogo di lavoro;
- la ristrettezza dei tempi di realizzazione e degli spazi in cui operare;
- l’ingente impiego di manodopera;
- la presenza di imprese esecutrici straniere;
- l’uso di apparecchi di sollevamento potenzialmente rischiosi se non utilizzati nel modo corretto o non sottoposti a manutenzione;
- la sinergia di diverse qualifiche professionali che devono cooperare e coordinarsi;
- la possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
- i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
La gestione della sicurezza sul lavoro si comporrà di conseguenza di diverse fasi: innanzitutto, l’identificazione, la nomina e la definizione delle responsabilità delle figure coinvolte (committenza, appaltatori, consulenti professionali di responsabilità e sicurezza); segue l’identificazione delle imprese esecutrici delle opere, con la verifica dei requisiti e delle gare di appalto; l’elaborazione dei documenti previsti dalla normativa (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza); la formazione puntuale e mirata delle persone coinvolte.
Una volta avviato il cantiere, la realizzazione dell’opera dovrà essere sottoposta a piani di sorveglianza e controllo; a manifestazione iniziata, verrà elaborato e diffuso un piano di emergenza relativamente all’afflusso di pubblico, e finalizzato a mantenere alti i livelli di sicurezza nel tempo. Al termine dell’evento, la fase di smantellamento dovrà conformarsi ai medesimi principi vigenti durante la costruzione e l’allestimento.