Il cantiere edile è un’unità produttiva temporanea organizzata appositamente da uno o più appaltatori per l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, presso un sito, un locale o ambiente consegnato da un committente. La figura del processo edilizio, nominata dall’appaltatore, cui sono demandati i compiti di organizzare, coordinare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali, è il direttore tecnico di cantiere, mentre colui che supervisiona l’andamento dei lavori da parte della committenza è il direttore dei lavori. Nel settore edilizio vengono realizzati:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, restauro, ristrutturazione o equipaggiamento;
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse permanenti o temporanee (in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali) comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Ogni cantiere è caratterizzato da un proprio progetto organizzativo in termini di maestranze, tecnologie, materiali, mezzi e attrezzature utilizzate, in funzione della categoria e tipologia, della dimensione e della complessità dell’opera da realizzare e delle caratteristiche dell’area ove sorge. Le scelte progettuali riguardanti le tecniche costruttive, i materiali, le tecnologie da adottare, le scelte procedurali attinenti la pianificazione temporale e spaziale e la fase costruttiva.
Il cantiere è un luogo sempre delimitato e segnalato, con una propria viabilità interna, organizzato in diverse aree, al fine di consentire un adeguato svolgimento delle diverse attività (come le aree riservate agli uffici e servizi igienico – assistenziali, quelle adibite al carico e scarico materiali o al loro deposito, quelle finalizzate al confezionamento di malte e calcestruzzi ecc.).
La sicurezza nel settore edilizio
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto norme specifiche per tutelare i lavoratori che operano nel settore edilizio: si tratta di misure elaborate per garantire la salute e la sicurezza degli operai nei cantieri temporanei e mobili, in cui vengono svolti lavori lavori edili o di ingegneria civile (costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, trasformazione e rinnovamento di opere in muratura, cemento, metallo e altri materiali).
Il Testo Unico ha inserito alcune novità:
- il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavoro;
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nel Testo Unico si fa inoltre riferimento alla nozione di impresa affidataria e di committente: l’impresa affidataria è titolare del contratto di appalto con il committente, che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o lavorare in autonomia.
Tra gli obblighi del committente, si annoverano il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, la nomina del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa, la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori.
I principali rischi nei cantieri edili sono legati ai seguenti fattori:
- il rumore;
- le vibrazioni;
- il rischio sismico;
- i pericoli connessi ai lavori in quota, ai ponteggi, alle scale fisse e portatili, diversamente manifestabili nei cantieri fissi e mobili.
Per quanto riguarda i ponteggi, si tratta di costruzioni montate nei cantieri temporanei o mobili per effettuare lavori in quota, e costituiscono anche un dispositivo di protezione collettiva (DPC) per impedire incidenti dovuti alla caduta dall’alto di oggetti e persone. Ne esistono si vari tipi: con tubi giunti, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati. I costruttori di ponteggi fissi devono ricevere preliminarmente l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro. Inoltre, prima dell’assemblaggio del ponteggio, il datore di lavoro deve richiedere, attraverso un tecnico specializzato, la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio.
Secondo il D.Lgs. 81/2008 il responsabile del cantiere è la figura aziendale cui delegare l’incarico di provvedere alla manutenzione e alla revisione dei ponteggi.
Gli addetti alla gestione emergenze nei cantieri edili sono lavoratori della ditta esecutrice dei lavori, che hanno ricevuta una formazione adeguata mediante corsi a carico del datore di lavoro. La loro presenza nel cantiere dev’essere obbligatoriamente sempre assicurata.
L’incarico di addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione e quello di addetto al primo soccorso può essere ricoperto sia dal datore di lavoro sia da un dipendente dell’impresa.
Per il pronto soccorso, la suddivisione dei cantieri edili è tripartita in:
- gruppo A (cantieri per lavoro in sotterraneo, imprese con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4);
- gruppo B (imprese con 3 o più lavoratori);
- gruppo C (imprese con meno di 3 lavoratori).
I materiali a disposizione del cantiere sono le attrezzature minime di equipaggiamento, i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso, la cassetta di pronto soccorso in un posto pulito e conosciuto da tutti.
L’addetto al primo soccorso dei cantieri edili ha l’incarico di mantenere efficienti i presidi medici aziendali e la cassetta di pronto soccorso, aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti e intervenire in caso di infortunio.
Per i lavori in sotterraneo o quelli esterni connessi con più di 150 lavoratori, o quelli in cui c’è presenza di gas infiammabili o esplodenti, il numero di lavoratori volontari idonei al soccorso e al salvataggio non deve essere inferiore a 9.
In relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio, vanno definite delle misure che consentano ai lavoratori di mettersi al sicuro, abbandonando il posto di lavoro in caso di pericolo grave.