Per agricoltura si intende tutto quell’insieme di tecniche che vanno a modificare i fattori naturali della produzione vegetale, con lo scopo di incrementare il prodotto sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In particolare, gli interventi dell’uomo sono rivolti ai fattori biologici intrinseci (quali l’ibridazione, la potatura, l’innesto), fattori biologici estrinseci (come il dissesto o la fitoiatria, la consociazione, l’avvicendamento culturale o particolari forme di biotecnologia che mirano a promuovere una sinergia biologica), climatici o pedologici.

La sicurezza nell’attività agricola

L’agricoltura è uno dei settori a maggior rischio per entità e frequenza di infortuni. A tal proposito, l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08 estende anche ai coltivatori diretti e ai membri delle società semplici operanti nel settore gli obblighi di utilizzare macchine e attrezzature a norma e di munirsi di DPI specifici.

I rischi principali riguardano i seguenti aspetti.

  • La movimentazione manuale dei carichi per sollevamento, trasporto, traino o spinta, che può provocare lesioni alla colonna vertebrale o disturbi a carico del sistema muscolo-scheletrico. La prevenzione si basa sull’introduzione di misure procedurali che impongono sforzi controllati e limitati, cui si aggiungono sistemi organizzativi specifici, come la sorveglianza sanitaria, e l’adozione di strumenti ausiliari come le macchine per il sollevamento automatico.
  • L’utilizzo di mezzi agricoli di trasporto determina la necessità di garantire manutenzione e controlli periodici, nonché appropriate procedure d’uso.agricoltura e pesca
  • Gli operatori sono spesso esposti a sostanze pericolose nelle operazioni di utilizzo di prodotti fitosanitari (le sostanze usate per prevenire, controllare o distruggere i parassiti).
  • Le attività agricole sono fortemente esposte al rischio biologico, che si manifesta nella contrazione di malattie infettive durante, ad esempio, le operazioni di manutenzione, toelettatura animali, manipolazione di escrementi ecc.
  • Esposizione al rumore.
  • Incidenti dovuti alla presenza di linee elettriche aeree, che devono essere ben segnalate e identificate, onde evitare interferenze.

La sicurezza nell’attività di pesca

L’attività di pesca si articola nelle diverse forme di pesca sportiva, dilettantistica e commerciale, e si effettua utilizzando varie attrezzature a seconda del contesto, quali ami, galleggianti, retini, diverse tipologie di lenza, canne, reti, esche e piombini.

La sicurezza nell’attività marittima è disciplinata dal D.Lgs. 298 del 17 agosto 1999, che identifica le due figure su cui ricadono i relativi obblighi:

  1. l’armatore, cioè la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità di gestire l’imbarcazione ;
  2. il comandante, la persona fisica cui è affidato il comando.

Nella normativa vengono stabilite le precise misure di sicurezza da adottare sulle navi di nuova progettazione e costruzione, così come sulle imbarcazioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore.

agricoltura e pescaLe regole sulla sicurezza interessano l’intero equipaggio, costituito dal comandante e da tutte le altre persone arruolate per il servizio di pesca; considerati gli oneri a carico in primis dell’armatore e, in seconda battuta, del comandante, ciascun marittimo deve astenersi dal compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che possano compromettere la propria incolumità o quella altrui.

Le norme livellano sullo stesso piano le piccole unità di pesca e le navi che praticano la pesca atlantica (comprendendo anche le navi mercantili), e si basano sull’individuazione e la valutazione dei rischi esistenti sulla nave e connessi sia all’attività lavorativa sia alla permanenza a bordo dei marittimi durante le ore di riposo.

L’indagine sui rischi a carico dell’armatore deve concludersi con la compilazione del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro, da predisporre per ciascuna unità in esercizio: la prevenzione dai rischi dovrà pertanto tenere conto delle peculiarità che contraddistinguono l’ambiente di lavoro marino rispetto a quello terrestre. In generale vale la regola che la nave, nella sua struttura, nelle sue diverse sistemazioni e negli ambienti di lavoro e alloggio, deve corrispondere appieno ai requisiti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; inoltre, il servizio di prevenzione e protezione spetta all’armatore, che deve provvedere alla designazione di un adeguato numero di membri dell’equipaggio per le diverse categorie.

Una particolare attenzione andrà posta al problema degli infortuni, cui si rifà un programma mirato di formazione e informazione, da ripetere ogniqualvolta si verifichi il trasferimento di un marittimo o un cambio di mansioni o l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie.

Corsi obbligatori

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